mercoledì 8 aprile 2015

In attesa e preparazione della mobilitazione nazionale del 21 aprile prossimo per chiedere tempi certi per l'"omicidio stradale" / Gli appuntamenti in Campania delle associazioni AIFVS, "Vittime della strada A16-uniti per la vita", "Mamme Coraggio" e "GiustiziaXgli angeli in memoria di Maurizio Liberti" / 8 aprile 2015

In attesa e preparazione della mobilitazione nazionale del 21 aprile prossimo per chiedere tempi certi per l'"omicidio stradale" / Gli appuntamenti in Campania delle associazioni AIFVS, "Vittime della strada A16-uniti per la vita", "Mamme Coraggio" e "GiustiziaXgli angeli in memoria di Maurizio Liberti" / 8 aprile 2015

Come abbiamo preso parte alla mobilitazione nazionale del 24 marzo 2015, indetta dalla vittima della strada Marina Fontana, così saremo in piazza Plebiscito, davanti alla Prefettura di Napoli, il prossimo 21 aprile, dalle 16 alle 18, per sollecitare l'approvazione del nuovo reato di "omicidio stradale".

Prima di quel pomeriggio, faremo sentire la nostra voce in almeno altre due occasioni:

- alle 10.30 di venerdì 10 aprile, saremo ad Avellino, davanti all'ufficio del pubblico ministero, per chiedere l'accelerazione delle indagini penali sulla tragedia del bus dell'Irpinia del 28 luglio 2013; a distanza di quasi due anni dal tragico evento, infatti, nonostante l'ultimazione delle perizie, non si è proceduto a nessun rinvio a giudizio ed il nostro timore è che venga chiesto, da parte degli indagati, ed accolto, da parte del pm e del giudice, il cosiddetto "patteggiamento";

- altro appuntamento, alle ore 10 di domenica 19 aprile, per un presidio e volantinaggio in piazza San Vitale, a Napoli.

Rivolgiamo un pressante appello a tutti i cittadini - in particolare alle vittime della strada ed ai loro familiari - perché siano presenti a tutti e tre gli appuntamenti.

Il nostro appello è ancora più pressante nei confronti dei candidati alle varie elezioni in programma, nella nostra regione, nel prossimo futuro.

I vari candidati - a presidente di Regione, a sindaco, a consigliere comunale e/o provinciale - possono e debbono unirsi a quanti chiedono una maggiore tutela dei cittadini anche sulle strade.

Solo così possono e debbono dimostrare la reale volontà di inserire nel loro programma elettorale, ed attuare, se eletti, tutte le misure possibili e necessarie per ridurre, se non addirittura arrestare, la strage stradale.

CANDIDATI, non aspettate che, chi vi vota oggi, muoia domani sull'asfalto, per la vostra indifferenza!

Alberto Pallotti, presidente nazionale dell'Associazione italiana familiari e vittime della strada (AIFVS)

Giuseppe Bruno, presidente dell'associazione "Vittime della strada A16-uniti per la vita"

Silvana Tavoletta, presidente dell'associazione "MAMME CORAGGIO-onlus"

Annalaura Origo, presidente dell'associazione "GiustiziaXAngeli in memoria di Maurizio Liberti"

lunedì 6 aprile 2015

Alle 18 del 21 aprile 2015 il termine per la presentazione degli emendamenti / La Commissione Giustizia del Senato adotta un testo unificato per la discussione dell'”omicidio stradale” / di Claudio Martino ( AIFVS - www.vittimestrada.eu ), www.claudiomartino.it / 07.04.2015

Alle 18 del 21 aprile 2015 il termine per la presentazione degli emendamenti / La Commissione Giustizia del Senato adotta un testo unificato per la discussione dell'”omicidio stradale” / di Claudio Martino ( AIFVS - www.vittimestrada.eu ), www.claudiomartino.it / 07.04.2015

Pur se non formulato nei più precisi termini attuali, di "omicidio stradale" si è cominciato a parlare già una quindicina di anni or sono.
In più occasioni ed in diversi convegni, ad esempio, già all'inizio degli anni 2000, l'allora presidente dell'AIFVS avvocato Francesco Saladini insisteva sulla necessità di caratterizzare in maniera specifica la colposità nei reati legati alla circolazione stradale.
Negli anni più recenti, il tema della sicurezza stradale e della necessità di tutelarla, anche con l'aggravamento delle pene per i comportamenti alla guida più asociali, è stato agitato con particolare forza da molti soggetti, istituzionali ed associativi.
La "ribellione", di una parte sempre più consistente dell'opinione pubblica - sia alla Magistratura, accusata di eccessivo "buonismo" nei confronti dei pirati della strada, sia al Parlamento, al quale si rimprovera di essere insensibile al problema -, si è tradotta in diverse petizioni popolari.
Due, in particolare, si sono concentrate sull'"omicidio stradale",
- quella delle associazioni Lorenzo Guarnieri, Gabriele Borgogni, Amici e sostenitori della polizia stradale, del Comune di Firenze e della Polizia Municipale di Firenze (http://goo.gl/OB9tIF) e 
- quella dell'Associazione italiana familiari e vittime della strada (AIFVS) (http://goo.gl/pKeZLE),
con nessuna delle quali, tuttavia, si è ottenuto un serio avvio di dibattito parlamentare.
Un cambio di rotta si è registrato con la nomina a primo ministro di Matteo Renzi, il quale, primo caso nella storia italiana, ha inserito il tema degli incidenti stradali nel discorso di presentazione del suo governo.
Il 17 giugno 2014, la Commissione Giustizia del Senato ha iniziato, in sede referente (la sede legislativa avrebbe potuto e potrebbe garantire tuttora una maggiore celerità dell'iter), la discussione sull'"omicidio stradale" (http://goo.gl/wmSVm4).
Il 24 marzo 2015, dopo una dozzina di sedute (http://goo.gl/9Qz7xC), alcune delle quali dedicate allo svolgimento di audizioni informali di rappresentanti di associazioni, si è arrivati, finalmente, alla stesura di un testo unificato, sul quale ingaggiare battaglia, da parte dei "falchi" e delle "colombe" in tema di appesantimento delle pene.
Con una semplificazione "giornalistica" al limite della disinformazione tout court, molti hanno annunciato che la Commissione senatoriale aveva approvato l'"omicidio stradale".
In realtà, come già detto, la Commissione Giustizia del Senato, nella sua seduta del 24 marzo 2015 (http://goo.gl/DavtR4), NON HA APPROVATO L'”OMICIDIO STRADALE”,
ma ha semplicemente deciso di assumere, come testo base della discussione, “il testo unificato proposto dal relatore” (http://goo.gl/GL5itx),
fissando “il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 21 aprile, alle ore 18.”
Oltretutto, il testo è in discussione in sede referente e quindi,
una volta approvato dalla Commissione,
dovrà passare nell’aula plenaria del Senato,
dove potrà essere modificato rispetto al testo licenziato dalla Commissione.
Se poi non si inventano qualcosa, tipo decreto-legge
(che, a mio modestissimo avviso, non passerebbe molto facilmente il vaglio della firma del Presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale, per mancanza dei presupposti della necessità ed urgenza),
il provvedimento passerà all’altro ramo del Parlamento, dove avrà, probabilmente, con l’assegnazione in sede referente, un iter e tempi analoghi a quelli del Senato.
Certo, se ci fosse l’accordo unanime di tutti i parlamentari, tutti questi passaggi verrebbero superati nel giro di pochi giorni, ma non è così:
è sufficiente leggere i resoconti parlamentari per rendersi conto di quante e quali resistenze ci sono all’approvazione dell'”omicidio stradale”…
Ma veniamo al testo unificato.
Esso prevede:
– per chi guida “in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica” e “cagiona per colpa la morte di una persona”, “la reclusione da otto a dodici anni”;
– per chi procede “ad una velocità pari al doppio di quella consentita” e cagiona “per colpa la morte di una persona”, “la reclusione da sei a nove anni”;
– “la stessa pena” (cioè “reclusione da sei a nove anni”), per chi “si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale”;
– un massimo di “anni diciotto” per chi “cagioni la morte di più persone”.
È innegabile che il relatore Salvatore CUCCA (http://goo.gl/FUdyCa) e tutta la Commissione non hanno potuto ignorare le recenti pressioni delle associazioni di vittime della strada e dell’opinione pubblica.
Il testo base preannunciato da Cucca nella seduta del 2 dicembre 2014 (http://goo.gl/To7eFG) prevedeva, infatti, pene notevolmente più basse – specialmente nel minimo, che è quello che effettivamente conta – rispetto a quelle previste nell’attuale testo unificato.
Esse erano:
– “da 5 a 12 anni”, per la guida in stato di alterazione fisica, a fronte dell’attuale “da otto a dodici anni”;
– “da 4 a 8 anni”, per l’eccesso di velocità, a fronte dell’attuale “da sei a nove anni”.
Ciò dimostra, a mio avviso, che le associazioni e l’opinione pubblica sensibile ai temi della sicurezza stradale non debbono allentare la vigilanza.
E bene fanno quanti (tra questi Marina Fontana, promotrice dei raduni del 24 marzo) hanno chiamato alla mobilitazione per il 21 aprile prossimo, termine ultimo per la presentazione di emendamenti al testo unificato.
NON FACCIAMOCI ILLUSIONI!
I politici, come qualsiasi essere umano, sono sensibili ai temi della vita e della sicurezza stradale, ma sono anche – qualche maligno direbbe: “e soprattutto” – sensibili agli umori degli elettori.
Solo facendo percepire chiaramente che il non mantenere le promesse (nel nostro caso, quella fatta, in più occasioni, dal premier Renzi, di introduzione dell'”omicidio stradale”) comporta un prezzo elettorale da pagare,
si può ottenere che tali promesse vengano mantenute e – possibilmente – non con tempi “biblici”.
Claudio Martino addetto stampa AIFVS

Insidia stradale: Cassazione chiarisce come ripartire l’onere della prova. / la rassegna stampa di Claudio Martino ( AIFVS )

Insidia stradale: Cassazione chiarisce come ripartire l’onere della prova. / la rassegna stampa di Claudio Martino ( AIFVS )

Insidia stradale: Cassazione chiarisce come ripartire l’onere della prova. / la rassegna stampa di Claudio Martino ( AIFVS )
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VI (sottosezione III), n. 1896 del 3 febbraio 2015 interviene in materia di danni da insidia stradale, con particolare riferimento alla responsabilità da cose in custodia della Pubblica Amministrazione.
La pronuncia, con sinteticità davvero apprezzabile, chiarisce una volta di più un principio di ordine generale inerente alla distribuzione tra le parti dell’onere della prova, nell’ambito della fattispecie speciale di responsabilità disciplinata dall’art. 2051 c.c.
[Dispositivo dell’art. 2051 Codice Civile
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2052] .
Note
(1) Custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto. L’ipotesi contemplata dalla norma sussiste quando la cosa produca da sola un danno. Diverso è il caso in cui il danno deriva dall’opera dall’uomo: in tale frangente si applica la generale previsione di cui all’art. 2043 c.c..
(2) La giurisprudenza, così come nel caso del danno prodotto dall’incapace (2047 c.c.) ed in quello di responsabilità di genitori, tutori e precettori (2048 c.c.), è piuttosto severa nell’individuazione della prova liberatoria. http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2051.html%5D
[Caso fortuito / consiste in un un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza. Possono considerarsi nel caso fortuito, gli eventi straordinari ed imprevedibili che vengono in rilievo quale causa di esclusione della colpevolezza, sia in relazione alla responsabilità contrattuale sia a quella extracontrattuale. http://www.brocardi.it/dizionario/1295.html%5D
I Giudici di Piazza Cavour, in particolare, precisano che la prova del caso fortuito – che consente l’esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cose e l’evento lesivo – incombe al custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
La natura oggettiva (o ‘semi-oggettiva’) della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell’elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall’obbligazione risarcitoria.
[
convenuto[con-ve-nù-to] agg., s.
• agg. Deciso, stabilito in modo concorde: prezzo c.
• s.m.
1 (solo sing.) Ciò che è pattuito, su cui c’è un’intesa: ricevere meno del c.
2 (f. -ta, spec. pl.) Presenti, partecipanti: ospitare i c.
3 dir. Parte citata in giudizio
• sec. XVII
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/C/convenuto.shtml%5D
Il principio giuridico in esame, lungi dal costituire una questione squisitamente dogmatica, è destinato ad assumere un rilievo determinante nelle applicazioni pratiche, in cui non di rado i passaggi logici testé richiamati tendono ad essere travisati e soprapposti tra loro.
È erroneo, in particolare, l’assunto in base al quale l’affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l’onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta ‘insidia’, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito.
Il danneggiato, invece, è tenuto a fornire positiva prova anche del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l’attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell’intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato.
[
res
Enciclopedie on line
res diritto Nel diritto romano, «una parte limitata del mondo esterno… concepita come una entità economica a sé stante» (P. Bonfante); ed è uno degli oggetti fondamentali della triplice partizione (persone, cose, azioni) del sistema del diritto privato. Dal linguaggio giuridico del diritto romano varie classificazioni delle cose si sono trasfuse nel linguaggio giuridico moderno (➔ bene). filosofia Nell’uso terminologico della filosofia scolastica, la realtà esterna, sussistente di fronte al pensiero. Sempre nella scolastica, il termine ricorre in alcune locuzioni (ante rem, in re, post rem) che esprimono le varie soluzioni date al problema degli universali (➔ universale). Nella filosofia di Cartesio, res cogitans («realtà pensante») è l’ente consapevole di sé, il soggetto pensante, che così si contrappone alla res extensa («realtà estesa»), la cosa puramente spaziale, non consapevole di sé e possibile oggetto di conoscenza da parte delle res cogitantes: sono questi i due aspetti del mondo finito (dualismo cartesiano).
http://www.treccani.it/enciclopedia/res/%5D
La oggettiva pericolosità (c.d. “insidiosità”) della res, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell’indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all’ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode.
[
insidióso
Vocabolario on line
insidióso agg. [dal lat. insidiosus]. – Che contiene, nasconde o costituisce un’insidia; fatto o detto con intenzione di trarre in inganno: domanda, proposta, promessa i.; un invito i.; con parole i.; luogo, passaggio i., che cela insidie o si presta a tendere agguati; malattia, febbre i., che cova nascostamente o non rivela che troppo tardi la propria gravità. Di mezzi, armi e sim., che agiscono, danneggiano o colpiscono senza essere notati; sono tali, in partic., nella guerra marittima, tutti i mezzi che agiscono senza poter essere avvistati in superficie, come in genere le armi e i mezzi subacquei (siluri, torpedini, sommergibili) e i mezzi di violazione dei porti. Meno com. riferito a persona, che cerca di raggiungere con insidie il proprio scopo: è un uomo falso e insidioso. ◆ Avv. insidiosaménte, in modo insidioso, con insidia: la vipera strisciava insidiosamente tra i sassi; il rapinatore, appostato insidiosamente lungo la strada, lo colse di sorpresa; lusingare insidiosamente; cercare insidiosamente di attirare qualcuno in un pericolo. http://www.treccani.it/vocabolario/insidioso/%5D
[
prius in italiano
traduzione “prius”, latino-italiano dizionario in linea
aggiungi traduzione
Traduzioni in italiano:
antecedentemente
(Adverb )
anteriormente
(Adverb ) (advb )
first
in antecedenza
(Adverb )
in precedenza
(Adverb )
precedentemente
(Adverb )
primo
(advb, adjv https://it.glosbe.com/la/it/prius%5D
Per approfondimenti:
Danni da insidie stradali. Analisi e casistica, di Raffaele Plenteda e Oronzo Valentino Maggiulli, Altalex Editore, 2012.
(Altalex, 30 marzo 2015. Nota di Raffaele Plenteda)

Francia / Codice della strada: anche i ciclisti hanno dei doveri da rispettare / traduzione di Claudio Martino ( AIFVS )

rispettare / traduzione di Claudio Martino ( AIFVS )
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Dal sito DROIT DE L’USAGER – articolo dell’avvocato Rémy Josseaume
Secondo molte persone, i ciclisti fanno poco caso al codice della strada.
Se sostituite alle chiavi della vostra vettura il manubrio di una due ruote, sappiate che il codice della strada si applica anche a voi e che ogni infrazione può avere delle ripercussioni sulla vostra patente di guida.
– L’uso di una bicicletta, definito come un veicolo mosso esclusivamente dall’energia muscolare per mezzo di pedali, non conferisce nessuna impunità. Essenzialmente, il codice della strada prevede delle ammende per contravvenzione dalla prima alla quarta classe (da 11 a 135 euro).
– Salvo indicazione contraria, il ciclista deve rispettare le norme del codice della strada. Tuttavia, continuano ad esserci dei margini. Il ciclista si sottrae, ad esempio, ad ogni infrazione al limite di velocità, che il codice della strada prevede per i soli veicoli a motore.
– Allo stesso modo, se l’ammenda e la sospensione della patente di guida possono essere comminate in seguito ad un’infrazione del codice della strada commessa in bicicletta, sia essa una contravvenzione o un reato, il ciclista non perderà i punti sulla sua patente. Infatti, secondo il codice della strada, non può esserci detrazione di punti che per le infrazioni commesse con un veicolo per la cui guida è richiesta una patente.
– Alcune altre regole della circolazione sono imposte ai ciclisti: l’obbligo di circolazione in fila al crepuscolo od in caso di sorpasso da parte di un veicolo. Sebbene la pratica di circolare sui marciapiedi sia in aumento in città, essa è severamente vietata.
– Come ciclisti, potete ugualmente essere oggetto di verbale, se l’attrezzatura della vostra bicicletta non è conforme alla legislazione (assenza di catadiottri davanti, dietro, sui pedali, mancanza di luci di posizione rosse anteriore e posteriore, mancato indossamento della maglietta alta visibilità in caso di circolazione fuori degli agglomerati urbani). Se il campanello è obbligatorio, il portare il casco non è previsto dalla legge.
– Quanto agli automobilisti, essi debbono rispettare le regole dell’incrocio all’avvicinarsi di un ciclista e specialmente quella di dare la precedenza a destra, come per ogni altro utente della strada. In caso di sorpasso, non dovete avvicinarvi a fianco di un ciclista a meno di un metro, negli agglomerati urbani, ed un metro e mezzo fuori di essi.
Code de la route: les cyclistes ont aussi des devoirs
DROIT DE L’USAGER – Par Me Rémy Josseaume, avocat à la Cour.
Pour beaucoup, les cyclistes font peu de cas du Code de la route.
Si vous troquez vos clefs de voiture pour le guidon d’un deux-roues, sachez que le Code de la route s’impose à vous et que toute infraction peut avoir des répercussions sur votre permis de conduire.
• L’usage d’un cycle, défini comme un véhicule propulsé exclusivement par l’énergie musculaire à l’aide de pédales, ne confère aucune impunité. Pour l’essentiel, le Code de la route prévoit des peines d’amendes pour contravention de la première à la quatrième classe (de 11 à 135 euros).
•Sauf stipulation contraire, le cycliste doit respecter les règles du Code de la route. Néanmoins, quelques largesses perdurent. Le cycliste échappe, par exemple, à toute infraction à la vitesse que le Code de la route réserve aux seuls véhicules à moteur.
• De la même manière, si la peine d’amende et la suspension du permis de conduire peuvent être infligées à la suite d’une infraction au Code de la route commise à vélo, soit-elle contraventionnelle ou délictuelle, le cycliste ne perdra pas de points sur son permis de conduire. En effet, d’après le Code de la route, il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé.
• Certaines autres règles de circulation s’imposent aux cyclistes: l’obligation de circulation en file à la tombée de la nuit ou en cas de dépassement par un véhicule. Bien que la pratique de la circulation sur les trottoirs se développe en ville, elle est strictement interdite.
• En qualité de cycliste, vous pouvez également être verbalisé si l’équipement de votre cycle n’est pas conforme à la législation (absence de catadioptre à l’avant, à l’arrière, sur les pédales, défaut de feu de position avant et arrière rouge, non-port du gilet haute visibilité en cas de circulation hors agglomération). Si l’avertisseur sonore est obligatoire, le port du casque n’est pas prévu par la loi.
• Quant aux automobilistes, ils doivent respecter les règles de croisement à l’approche d’un cycliste et notamment le principe de priorité à droite comme pour tout autre usager. En cas de dépassement, vous ne devez pas vous approcher latéralement d’un cycliste à moins d’un mètre en agglomération et un mètre et demi hors agglomération.

Organisation. La rassegna stampa di Claudio Martino ( AIFVS )

stampa di Claudio Martino ( AIFVS )
The non-profit Global Road Safety Partnership was formed in 1999. Our Members are leading multi- and bi-lateral development agencies, governments, businesses and civil society organisations.
Hosted by the International Federation of the Red Cross and Red Crescent [Mezza Luna] Societies, we are governed through a constitution approved by a Steering Committee [comitato guida] of our Members.
Our role is to create and support multi-sector road safety Partnerships that are engaged with front-line [prima linea] good practice road safety interventions in countries and communities throughout the world.
We play a powerful role in capacity building and training of road safety practitioners, engage actively in advocacy at all levels, provide road safety programme coordination at the global level and are a recognised expert source of road safety knowledge and good practice.
The Global Road Safety Partnership Constitution can be downloaded here.
Our Vision
Our vision is “A world free of road crash death and injury.”
It is mankind that invented motorised transport just over 100 years ago, an astonishingly [stupefacente] valuable mobility tool that has revolutionised global development.
Unfortunately, the moving vehicles bring with them huge amounts of energy – far more than a human body can withstand [resistere] on impact.
We allow vehicles and people to come into close contact very regularly, and the resulting losses globally are disastrous – over 3000 people are being killed every day, some 700 of them are children.
However, something that mankind has developed can also be controlled by mankind.
For example, in the air, where in 2010, not one single fare-paying [passeggero pagante] passenger was killed in the OECD [The Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD) (French: Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE)] countries.
Some countries have shown that they can bring death and injury down through systematic attention to the legal and regulatory environment, coupled with continuous public education and enforcement of the law. Some cities have shown they can get all their children to and from school safely, year in, year out. Some companies have shown that they can manage large vehicle fleets for years without death or injury. We need to build and extend upon these successes in all sectors of society until we can reap the benefits of motorised mobility without accepting the catastrophic social losses that are now occurring.
Our Mission
The Global Road Safety Partnership is dedicated to the sustainable reduction of road-crash death and injury in low- and middle-income countries, which suffer 90 per cent of the 1.3 million annual deaths and 50 million serious injuries that arise from road crashes.
Our Strategy
Our strategy has the following key elements:
Increasing our activities and becoming “Partner and Deliverer of Choice” for global good practice road safety investments aimed at implementing the UN Resolution 64/255 “Improving Global Road Safety”
Promoting alignment and collaboration for a “Decade of Action” on road safety
Leveraging our activity through strategic partnerships with large global organisations, and in particular the Red Cross & Red Crescent movement
Creating and supporting road safety partnerships between business, government and civil society at regional, national, provincial or city level
Delivering and facilitating evidence-based road safety interventions on UN and World Report key themes of helmets, seat belts, drink driving, speed, fleet safety, vulnerable road users
Demonstrating our success through consistent metrics of our “outputs” and “outcomes”
Creating professional and institutional road safety capacity where we operate
Adding to freely available global road safety knowledge
Securing increased funding and extending the time we are funded for
Origin
Initiated by the World Bank Group in February 1999, Global Road Safety Partnership stakeholders have been identifying ways in which they could work together to improve road safety globally.
The Global Road Safety Partnership is one of four Business Partners for Development (BPD) programs initiated by the World Bank. BPD is a project-based initiative that studies, supports and promotes strategic examples of partnerships for the development of communities around the world. The underlying concept of BPD is built on the premise that partnerships benefit the long-term interests of the business sector while meeting the social objectives of communities by helping to create stable social and financial environments.
Road safety offers an opportunity for a wide range of stakeholders to actively engage in addressing the global problem of road crashes, deaths and injuries. Previous efforts by governments and donors to try to improve road safety in developing and transitional countries have had limited success and many interventions simply have not been financially or institutionally sustainable. The Global Road Safety Partnership aims to identify innovative ways to improve road safety by applying the business partnership approach. It produces solid evidence that partnerships offer win-win benefits for all parties and that this approach can be widely used throughout the world.

Insidia stradale: Cassazione chiarisce come ripartire l’onere della prova. / la rassegna stampa di Claudio Martino ( AIFVS )

l’onere della prova. / la rassegna stampa di Claudio Martino ( AIFVS )
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VI (sottosezione III), n. 1896 del 3 febbraio 2015 interviene in materia di danni da insidia stradale, con particolare riferimento alla responsabilità da cose in custodia della Pubblica Amministrazione.
La pronuncia, con sinteticità davvero apprezzabile, chiarisce una volta di più un principio di ordine generale inerente alla distribuzione tra le parti dell’onere della prova, nell’ambito della fattispecie speciale di responsabilità disciplinata dall’art. 2051 c.c.
[Dispositivo dell’art. 2051 Codice Civile
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia , salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2052] .
Note
(1) Custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto. L’ipotesi contemplata dalla norma sussiste quando la cosa produca da sola un danno. Diverso è il caso in cui il danno deriva dall’opera dall’uomo: in tale frangente si applica la generale previsione di cui all’art. 2043 c.c..
(2) La giurisprudenza, così come nel caso del danno prodotto dall’incapace (2047 c.c.) ed in quello di responsabilità di genitori, tutori e precettori (2048 c.c.), è piuttosto severa nell’individuazione della prova liberatoria. http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2051.html%5D
[Caso fortuito / consiste in un un evento naturale o ad esso assimilato, indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza. Possono considerarsi nel caso fortuito, gli eventi straordinari ed imprevedibili che vengono in rilievo quale causa di esclusione della colpevolezza, sia in relazione alla responsabilità contrattuale sia a quella extracontrattuale. http://www.brocardi.it/dizionario/1295.html%5D
I Giudici di Piazza Cavour, in particolare, precisano che la prova del caso fortuito – che consente l’esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cose e l’evento lesivo – incombe al custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
La natura oggettiva (o ‘semi-oggettiva’) della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell’elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall’obbligazione risarcitoria.
[
convenuto[con-ve-nù-to] agg., s.
• agg. Deciso, stabilito in modo concorde: prezzo c.
• s.m.
1 (solo sing.) Ciò che è pattuito, su cui c’è un’intesa: ricevere meno del c.
2 (f. -ta, spec. pl.) Presenti, partecipanti: ospitare i c.
3 dir. Parte citata in giudizio
• sec. XVII
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/C/convenuto.shtml%5D
Il principio giuridico in esame, lungi dal costituire una questione squisitamente dogmatica, è destinato ad assumere un rilievo determinante nelle applicazioni pratiche, in cui non di rado i passaggi logici testé richiamati tendono ad essere travisati e soprapposti tra loro.
È erroneo, in particolare, l’assunto in base al quale l’affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l’onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta ‘insidia’, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito.
Il danneggiato, invece, è tenuto a fornire positiva prova anche del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l’attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell’intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato.
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res
Enciclopedie on line
res diritto Nel diritto romano, «una parte limitata del mondo esterno… concepita come una entità economica a sé stante» (P. Bonfante); ed è uno degli oggetti fondamentali della triplice partizione (persone, cose, azioni) del sistema del diritto privato. Dal linguaggio giuridico del diritto romano varie classificazioni delle cose si sono trasfuse nel linguaggio giuridico moderno (➔ bene). filosofia Nell’uso terminologico della filosofia scolastica, la realtà esterna, sussistente di fronte al pensiero. Sempre nella scolastica, il termine ricorre in alcune locuzioni (ante rem, in re, post rem) che esprimono le varie soluzioni date al problema degli universali (➔ universale). Nella filosofia di Cartesio, res cogitans («realtà pensante») è l’ente consapevole di sé, il soggetto pensante, che così si contrappone alla res extensa («realtà estesa»), la cosa puramente spaziale, non consapevole di sé e possibile oggetto di conoscenza da parte delle res cogitantes: sono questi i due aspetti del mondo finito (dualismo cartesiano).
http://www.treccani.it/enciclopedia/res/%5D
La oggettiva pericolosità (c.d. “insidiosità”) della res, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell’indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all’ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode.
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insidióso
Vocabolario on line
insidióso agg. [dal lat. insidiosus]. – Che contiene, nasconde o costituisce un’insidia; fatto o detto con intenzione di trarre in inganno: domanda, proposta, promessa i.; un invito i.; con parole i.; luogo, passaggio i., che cela insidie o si presta a tendere agguati; malattia, febbre i., che cova nascostamente o non rivela che troppo tardi la propria gravità. Di mezzi, armi e sim., che agiscono, danneggiano o colpiscono senza essere notati; sono tali, in partic., nella guerra marittima, tutti i mezzi che agiscono senza poter essere avvistati in superficie, come in genere le armi e i mezzi subacquei (siluri, torpedini, sommergibili) e i mezzi di violazione dei porti. Meno com. riferito a persona, che cerca di raggiungere con insidie il proprio scopo: è un uomo falso e insidioso. ◆ Avv. insidiosaménte, in modo insidioso, con insidia: la vipera strisciava insidiosamente tra i sassi; il rapinatore, appostato insidiosamente lungo la strada, lo colse di sorpresa; lusingare insidiosamente; cercare insidiosamente di attirare qualcuno in un pericolo. http://www.treccani.it/vocabolario/insidioso/%5D
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prius in italiano
traduzione “prius”, latino-italiano dizionario in linea
aggiungi traduzione
Traduzioni in italiano:
antecedentemente
(Adverb )
anteriormente
(Adverb ) (advb )
first
in antecedenza
(Adverb )
in precedenza
(Adverb )
precedentemente
(Adverb )
primo
(advb, adjv https://it.glosbe.com/la/it/prius%5D
Per approfondimenti:
Danni da insidie stradali. Analisi e casistica, di Raffaele Plenteda e Oronzo Valentino Maggiulli, Altalex Editore, 2012.
(Altalex, 30 marzo 2015. Nota di Raffaele Plenteda)